L’immagine che, in questi giorni, ha fatto il giro del mondo è quella di Itamar Ben-Gvir, ministro per la Sicurezza nazionale israeliano, che esulta pubblicamente per l’approvazione della legge che introduce la pena di morte per i detenuti palestinesi accusati di terrorismo.
Per decenni, la pena capitale è rimasta ai margini dell’ordinamento israeliano: formalmente prevista, ma sostanzialmente esclusa dalla prassi. Nella storia dello Stato, è stata applicata una sola volta nei confronti di un civile, nel caso di Adolf Eichmann, impiccato nel 1962 per i crimini della Shoah.
Tuttavia, la pena oggi rientra. Ma non rientra ovunque, e soprattutto non rientra per tutti.
La legge consente la condanna a morte per atti di terrorismo con esito mortale e ne facilita l’applicazione nei territori occupati, attraverso tribunali militari caratterizzati da standard procedurali più deboli rispetto a quelli civili. In questo contesto, la norma — pur formalmente neutra — si inserisce in un sistema già segnato da profonde asimmetrie.
Mentre i palestinesi della Cisgiordania sono soggetti alla giurisdizione militare e alla potenziale condanna a morte, i coloni israeliani che risiedono nello stesso territorio rimangono sottoposti ai tribunali civili in Israele. Inoltre, la nuova legge prevede l'abbassamento del quorum deliberativo dei giudici, riducendo l'esigenza dell'unanimità a una semplice maggioranza.
Non si tratta semplicemente di inasprire una pena. Si tratta di decidere chi può subirla.
La frattura dello Stato di diritto nella geografia delle pene
Il cuore del problema è giuridico, prima ancora che politico. E riguarda il principio più elementare dello Stato di diritto: l’uguaglianza davanti alla legge. Nel sistema delineato dalla nuova normativa, uno stesso fatto — un atto di violenza qualificato come terrorismo — non produce le stesse conseguenze giuridiche per tutti.
Organizzazioni come Amnesty International hanno parlato apertamente di un sistema legale duale, evidenziando come la legge contribuisca a rafforzare una distinzione già esistente tra due regimi giuridici.
Secondo B'Tselem, i tribunali militari nei territori occupati registrano tassi di condanna superiori al 95%, in un contesto in cui i detenuti palestinesi affrontano forti limitazioni nell’accesso alla difesa. La nuova legge si innesta su questa realtà. Non crea il sistema, bensì lo radicalizza. Questa evoluzione legislativa sembra riflettere una dottrina giuridica più ampia nota come "diritto penale del nemico".
Secondo questa impostazione, lo Stato non tratta più il reo come un cittadino titolare di diritti, ma come una minaccia da neutralizzare a ogni costo. Come evidenziato dalla studiosa Smadar Ben-Natan, la pena di morte in Israele funge da strumento per marcare una distinzione ontologica tra il cittadino, protetto dalle garanzie costituzionali, e il nemico, che viene escluso dal cerchio delle tutele universali.
.Ed è proprio da qui che emerge il punto decisivo
Come sappiamo, lo Stato di diritto si misura sulla distribuzione delle garanzie. Processo equo, diritto alla difesa, standard procedurali: sono questi gli elementi che definiscono la qualità democratica di un sistema giuridico.
Quando tali garanzie variano in base all’identità del soggetto, il diritto smette di essere universale. E quando il diritto smette di essere universale, smette anche di essere neutrale. Che il livello di democraticità di Israele sia da tempo oggetto di discussione non è una novità. Freedom House classifica il Paese come “partially free”, con un punteggio di 73 su 100: una democrazia che funziona, ma non per tutti allo stesso modo 3 .
Quindi, in questo quadro, la nuova legge non appare come un’eccezione, ma come una conferma.
Una legge che riduce gli spazi di tutela, limita i meccanismi di revisione e rafforza il ruolo di una giurisdizione — quella militare — già oggetto di critiche per l’elevato tasso di condanne. Il risultato non è solo un sistema più severo, ma un sistema più selettivo. Non più un diritto per tutti, ma solo per alcuni.
Regressione e condanna: il diritto sotto pressione internazionale
Nei territori occupati, Israele agisce come potenza occupante ed è quindi vincolato al rispetto del diritto internazionale umanitario e delle principali convenzioni sui diritti umani. L’introduzione della pena di morte solleva obiezioni giuridiche rilevanti e le reazioni internazionali sono state nette ed immediate.
Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha ribadito la contrarietà dell’ONU alla pena di morte «in tutte le sue forme, ovunque», mentre il portavoce dell’organizzazione ha definito la natura della legge «particolarmente crudele e discriminatoria», chiedendone esplicitamente l’abrogazione. Ancora più dura la posizione dell’Alto commissario per i diritti umani, Volker Türk, che ha qualificato la normativa come «profondamente discriminatoria», avvertendo che la sua applicazione nei territori occupati della Cisgiordania potrebbe configurare un crimine di guerra .
Anche l’Unione europea ha criticato apertamente la misura, definendola una «grave regressione rispetto ai precedenti impegni assunti da Israele nell'ambito del diritto internazionale e dell'Accordo di associazione Ue-Israele». A queste posizioni si aggiungono quelle di numerose organizzazioni per i diritti umani, che hanno sottolineato il rischio di violazione del diritto alla vita e del giusto processo.
Ma il punto più delicato è un altro. La legge sulla pena di morte non si colloca in un vuoto normativo. Si inserisce in un contesto già oggetto di valutazioni critiche da parte della comunità internazionale. In particolare, il dibattito giuridico richiama sempre più spesso l’articolo 3 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, che vieta segregazione razziale e apartheid, e il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 2024, che ha evidenziato profili di illegalità nelle politiche israeliane nei territori occupati.
In tale contesto, la nuova legge non rappresenta una deviazione. Rappresenta una conferma.
L’eclissi dell’universale
La sicurezza, in questa prospettiva, diventa il linguaggio attraverso cui il diritto viene ridefinito. La deterrenza è la giustificazione. Ma una deterrenza che si applica in modo selettivo perde la sua funzione preventiva e assume una funzione prettamente politica: non tanto prevenire il reato, quanto definire il soggetto pericoloso.
Non tutte le leggi sulla sicurezza servono a proteggere. Alcune servono a distinguere. Negli ultimi anni, il ricorso a strumenti emergenziali è diventato sempre più frequente. Ciò che nasce come eccezione tende a stabilizzarsi, fino a diventare parte ordinaria del sistema. La nuova legge si inserisce in questa traiettoria: non introduce l’eccezione, ma la consolida.
E quando l’eccezione diventa regola, il diritto cambia natura.
Il problema, allora, non è stabilire se questa legge sia giusta o sbagliata. Il problema è comprendere cosa accade quando il diritto smette di essere universale e diventa selettivo. Quando le garanzie non sono più distribuite in modo eguale, ma assegnate in base all’identità.
Perché quando la legge distingue tra chi ha diritti e chi no, non è più legge. È potere.
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