martedì 5 maggio 2026

Chi (ci) protegge (da) chi dovrebbe farlo?

matteo salvini con forze dell'ordine

Negli ultimi mesi la questione dello scudo penale per le forze dell’ordine è tornata al centro del dibattito, riemergendo con vigore soprattutto dopo il caso di Rogoredo, un episodio che ha spaccato ancora di piú l’opinione pubblica tra chi invoca una tutela rafforzata per chi esercita la forza pubblica in contesti ad alto rischio, e chi teme una progressiva erosione delle garanzie e dei principi che sorreggono lo stato di diritto.

La domanda in fondo è una sola: lo scudo penale rappresenta una tutela necessaria per garantire l’efficacia dell’azione delle forze dell’ordine o costituisce un rischio per l’assetto costituzionale e per il principio di eguaglianza davanti alla legge?

Il caso di Rogoredo

L’agente, assistente capo del commissariato di Mecenate, spara un colpo di pistola che colpisce alla testa Mansouri, 28 anni, nel boschetto di Rogoredo. Inizialmente la versione fornita parla di legittima difesa: il poliziotto dichiara di aver sparato perché l’uomo stava impugnando una pistola (rivelatasi poi un’arma giocattolo senza tappo rosso) e che temeva per la propria vita. Le indagini della Procura di Milano hanno però ribaltato questa ricostruzione, portando al fermo del poliziotto per omicidio volontario.

A pesare sulla sua posizione sono soprattutto alcuni elementi, in primis il “pizzo” sugli spacciatori: secondo diversi testimoni l’agente chiedeva soldi e droga per chiudere un occhio sulle loro attività, e Mansouri si sarebbe rifiutato di continuare a pagare. Si aggiungono la messinscena della pistola giocattolo, trovata accanto al corpo e posizionata dall’agente dopo lo sparo per simulare la legittima difesa, ma anche il ritardo nei soccorsi e i precedenti violenti.

Attualmente il caso è ancora in fase di indagine e l’ex poliziotto detenuto, in attesa della decisione del giudice di rinviarlo o meno a giudizio sulla base delle testimonianze raccolte e dei 40 capi d’accusa.

Le fondamenta dello scudo penale e il nuovo Decreto Sicurezza

Contrariamente a quanto suggerito dal nome, con il termine "scudo penale” non si fa riferimento ad un’immunitá totale, ma ad una limitazione o esclusione della responsabilità penale in contesti operativi ad alto rischio. L'obiettivo è proteggere chi agisce in nome dello Stato da conseguenze penali per atti che, sebbene tecnicamente corrispondenti a reato, sono giustificati dalla qualifica della persona e dalle circostanze.

Questo istituto infatti non deve essere confuso con quelle che, nel nostro sistema giuridico, sono definite “scriminanti” o “cause di giustificazione”.

Queste ultime sono situazioni che rendono lecito un fatto che normalmente costituirebbe reato: si pensi ad esempio alla legittima difesa, all’adempimento del dovere o all’uso legittimo di armi, norma specifica per i pubblici ufficiali che giustifica l’uso della forza o delle armi per respingere violenze, vincere resistenze attive o impedire delitti di particolare gravità. La scriminante elimina alla radice l’antigiuridicità del fatto, considerando l’azione lecita o addirittura doverosa fin dal principio.

Diversamente, lo scudo penale si configura come una norma speciale volta a tutelare una determinata categoria di persone: qui il fatto rimane antigiuridico, ma diviene non punibile, per ragioni di opportunità politica o sociale, se compiuto da determinati soggetti in determinate circostanze.

Insomma, le prime costituiscono una tutela generale che opera per chiunque, mentre il secondo una tutela soggettiva limitata a determinati soggetti e circostanze.Sulla base di questa distinzione, è possibile comprendere la portata delle recenti iniziative normative. In riferimento alla categoria delle forze dell’ordine, il vero e proprio scudo penale avrebbe dovuto essere quello introdotto con il pacchetto sicurezza entrato in vigore a febbraio.

Tuttavia, il testo finale risulta talmente modificato rispetto all’impostazione originaria da apparire depotenziato nei fatti. Inizialmente infatti si parlava di una limitazione della punibilità in specifiche situazioni, con l’obiettivo di evitare che gli appartenenti alle forze dell’ordine venissero sanzionati quando agiscono legittimamente. Ma questo altro non è che il già visto sistema delle scriminanti, già operanti nel nostro sistema.

Il decreto invece introduce una procedura alternativa, applicabile nei casi in cui sia immediatamente evidente la presenza di una causa di giustificazione, anticipando ad una fase preliminare un accertamento che tradizionalmente avverrebbe nel corso del processo.

Proprio questo aspetto è stato oggetto di critiche: nella prassi è raro che l'esistenza di una causa di giustificazione sia chiara sin dall'inizio, rendendo comunque necessario un successivo approfondimento istruttorio.

La principale innovazione qui è rappresentata dall’introduzione di un registro separato di “annotazione preliminare”, in cui viene inserita la persona senza procedere all'iscrizione nel registro degli indagati, la quale porterebbe all’immediata sospensione del servizio e dello stipendio.

Successivamente il PM può, entro trenta giorni, richiedere l’archiviazione qualora non ritenga necessari ulteriori approfondimenti. In caso contrario dispone di centoventi giorni per svolgere indagini integrative e, qualora queste non conducano a nuovi elementi, ha ulteriori trenta giorni per richiedere l’archiviazione; se invece emergono esigenze investigative più complesse o si rende necessario un incidente probatorio, allora si procede all’iscrizione nel registro degli indagati.

D’altronde, lo conferma anche la posizione espressa dall’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, secondo cui: “Non esiste alcuno scudo penale per gli appartenenti alle forze di polizia […]. Nessuna norma sottrae gli operatori alla responsabilità penale, né impedisce l’accertamento giudiziario di eventuali condotte illecite. Ogni fatto penalmente rilevante resta pienamente sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria, secondo le regole dello Stato di diritto”.

Il parallelismo con lo scudo penale per i sanitari

Il modello appena descritto non rappresenta un unicum, ma si inserisce in una piú ampia tendenza legislativa con riguardo anche ad altre categorie professionali, come quella sanitaria.

Esempio lampante è lo scudo penale introdotto durante l’emergenza COVID-19, la cui disciplina ha limitato la punibilitá per omicidio colposo e lesioni colpose ai soli casi di dolo e colpa grave, escludendola nei casi di colpa lieve quando l’evento fosse connesso alla gestione dell’emergenza pandemica.

La scelta è dovuta alle condizioni eccezionali in cui i medici hanno operato, quali scarsità di risorse, pressione sul sistema sanitario ed incertezza scientifica, e imponeva al giudice una valutazione della condotta che fosse calibrata sul contesto concreto e sul rispetto delle linee guida.

Ne emerge una struttura chiara: lo scudo non elimina la responsabilità, ma ne restringe l'ambito applicativo. In questo si coglie il parallelismo con quello previsto per le forze dell'ordine, entrambi espressione di una medesima tendenza legislativa ad introdurre criteri più favorevoli per chi opera in situazioni di elevato rischio.

Il dibattito e la questione politica

Da un lato, il solo termine “scudo” solleva rilevanti dubbi di costituzionalità.

In primo luogo emerge un possibile profilo di tensione con l’articolo 3: l’introduzione di criteri di valutazione meno rigorosi per soggetti che operano in divisa potrebbe far sorgere perplessità in relazione al principio di uguaglianza, nella misura in cui comporti una differenziazione del trattamento rispetto al comune regime applicato ai privati.

A ciò si aggiunge il nodo dell’articolo 27 in materia di responsabilità penale che, nella sua prospettiva personalistica, esclude forme di attenuazione generalizzata o preventiva della colpevolezza, imponendo che la responsabilità resti sempre ancorata alla concreta condotta individuale.

Infine l'articolo 28, nel sancire la responsabilità diretta dei funzionari pubblici per gli atti compiuti in violazione del diritti, mira ad evitare la creazione di aree di immunità nell’esercizio del potere pubblico: ogni esercizio di autorità deve essere sottoposto al controllo del giudice.

Ciononostante, bisogna comunque tenere conto delle esigenze operative che potrebbero giustificare un rafforzamento delle tutele: contesti ad alto rischio operativo, decisioni che devono essere prese in frazioni di secondo e la cosiddetta “paralisi decisionale”, cioè la situazione in cui un soggetto blocca o ritarda la propria azione per timore di subire addebiti penali automatici.

Il dibattito rimane polarizzato proprio fra queste due visioni: i critici, che intravedono il pericolo di un’impunità di fatto che potrebbe indebolire le garanzie fondamentali dei cittadini e creare pericolose disparità, minando i principi cardine del nostro ordinamento; i sostenitori, i quali vedono nello scudo uno strumento necessario per aumentare l'efficacia dell’azione, riducendo la pressione psicologica sugli agenti e garantendo loro una protezione doverosa per i rischi che corrono.

A questo corrisponde anche il dibattito politico: nel caso di specie (Rogoredo) in un primo momento i politici si sono schierati immediatamente a favore dell’agente, invocando tutela e presunzione di legittimità. Successivamente, gli stessi sostengono che “Chi indossa una divisa deve pagare il doppio”, o che comunque i pubblici ufficiali debbano avere una responsabilità più severa.

Conclusione

Il nodo centrale rimane dunque la tensione tra esigenze di garanzia da un lato, e necessità di tutela di soggetti che operano in contesti ad alto rischio dall’altro.

Per quanto il principio di responsabilità e il garantismo impongono che l’esercizio del potere venga sempre sottoposto a controllo e valutazione giurisdizionale, non può essere ignorato il fatto che alcune categorie, come le forze dell’ordine, agiscono in condizioni oggettivamente complesse e ad alta esposizione al rischio, talvolta anche in modo continuativo.

Proprio questo è e sarà il banco di prova del nostro legislatore: non già una scelta tra garanzia e tutela, ma la ricerca di un equilibrio che consenta ad entrambe di convivere senza svuotarsi a vicenda.

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