Di Micaela Fortunato
Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?
È questo il testo del quesito referendario su cui i cittadini saranno chiamati ad esprimersi i prossimi 22 e 23 marzo: ma che significa? Domanda più che lecita: senza aver letto e compreso il testo della legge di revisione è assolutamente impossibile trovare una quadra ad un titolo così enigmatico, così asettico. Anche lo stesso titolo della legge di revisione rimane piuttosto neutrale:
dov’è la separazione delle carriere? Dov’è l’indipendenza della magistratura? Dove sono i temi che hanno acceso i toni del dibattito politico (e non solo) da quattro mesi a questa parte?
Facile per chi sostiene il Sì fugare i dubbi: non c’è bisogno di riferirsi in alcun modo all’indipendenza della magistratura perché l’art.104 c.1 della Costituzione (secondo il quale la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da tutti gli altri poteri) non viene di per sé modificato, se non per l’aggiunta di una precisazione sulla composizione di questo ordine, che si divide tra giudicanti e requirenti.
Altrettanto gioco facile ha chi sostiene il No: non c’è bisogno di riferirsi in alcun modo alla separazione delle carriere perché, oltre ad una già esistente cd. “separazione di fatto”, questa sarebbe operabile anche tramite la (più semplice) via legislativa ordinaria, mentre il target della revisione costituzionale è altro. Non si toccano formalmente l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l’obbligatorietà dell’azione penale, l’autonomia ed indipendenza della magistratura:
ma allora cosa cambia?
Quella sottoposta a referendum è a tutti gli effetti la riforma dell’ordinamento giudiziario e del CSM: l’ordinamento giudiziario è il complesso di norme che disciplina l’organizzazione di coloro che svolgono le funzioni giurisdizionali (giudici e pubblici ministeri), contenuto attualmente nel Regio Decreto n.12/1941, seppur successivamente modificato e rimaneggiato; il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo costituzionalmente designato all’autogoverno del potere giurisdizionale.
Secondo i sostenitori del Sì, è necessaria una riforma dell’ordinamento giudiziario che rifletta l’impianto tendenzialmente accusatorio del processo penale introdotto con il nuovo codice del 1988 e l’introduzione costituzionale del principio del giusto processo nel 1999: un (giusto) processo di parti di fronte ad un giudice terzo ed imparziale è concepibile solo con un pubblico ministero effettivamente parte e non più “parte imparziale”, come molti tentano di definirlo, con un ossimoro insostenibile.
Ma se si ritiene necessaria una modifica dell’ordinamento giudiziario, perché non intervenire direttamente con legge ordinaria e scomodare la Costituzione?
Semplice: senza modificare la Costituzione non si potrebbero raggiungere i due obiettivi principali di questa legge di revisione, la modifica della struttura del CSM e delle sue competenze – artt.104 e 105 della Costituzione. L’art.104 cc.2 e ss. della Costituzione si occupa del CSM, attualmente composto per due terzi da membri togati eletti da tutti i magistrati ordinari di varie categorie e per un terzo da membri laici, eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con quindici anni di esercizio della professione. Con la riforma, si vengono a creare due CSM separati, uno per la magistratura giudicante ed uno per la requirente, da cui discende necessariamente la cd. “separazione delle carriere”:
Se il PM è una parte può stare nello stesso organo del giudice, terzo ed imparziale?
Cambia, anche e soprattutto, il criterio di nomina: non più elettivo, ma per sorteggio. Un sorteggio temperato per quanto riguarda i membri laici, che verranno estratti da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con almeno quindici anni di esercizio stilato dal Parlamento in seduta comune mediante elezione (con quali maggioranze si voti non è però ancora chiaro); un sorteggio indefinito per quanto riguarda i membri togati, non essendo presenti ulteriori indicazioni in merito, lasciando ampio margine ad un intervento legislativo ordinario successivo, molto più volubile. Una asimmetria evidente, nonostante le percentuali di partecipazione non cambino:
un sorteggio così pensato (ma poco sviluppato allo stato degli atti) interrompe veramente il fenomeno del “correntismo” che sembra aver colpito il CSM? O si limita a spezzare il legame fiduciario e di responsabilizzazione che sorge tra eletto ed elettore?
L’art.105 della Costituzione si occupa, invece, delle competenze assegnate al CSM, tra cui spicca quella in materia disciplinare, attualmente assegnata ad una sezione composta da sei membri, di cui quattro togati e due laici (uno di questi è il vicepresidente del Consiglio Superiore, eletto tra i componenti designati dal Parlamento): per accertare la responsabilità di un magistrato occorrono quattro voti, poiché in caso di parità prevale l’esito più favorevole all’incolpato.
Con la riforma questo meccanismo domestico viene stravolto, tramite la creazione di un terzo organo: l’Alta Corte disciplinare, composta da quindici membri, di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica (assoluta innovazione) tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre estratti a sorte da un elenco di soggetti con gli stessi requisiti compilato dal Parlamento in seduta comune mediante elezione (ancora una volta, non è chiaro con quali maggioranze); sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra soggetti con almeno venti anni di esercizio e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità (cassazionisti).
Si replica inevitabilmente il meccanismo asimmetrico del sorteggio, ma si tratta pur sempre di una disciplina ancora da costruire, definire compiutamente con legge ordinaria. Sembra innegabile il ruolo più incisivo affidato alla componente non togata, il cui peso aumenta inevitabilmente:
ma si tratta effettivamente di un assoggettamento della magistratura alla politica? Possiamo contare tra i membri con peso politico chi verrà nominato dal Presidente della Repubblica, o dovremmo guardarli come soggetti piuttosto “neutri”?
La funzione disciplinare è stata affidata al CSM dai Costituenti per garantire una giustizia dei pari e custodire contemporaneamente l’indipendenza della magistratura:
la vera e propria rivoluzione prevista dalla legge di revisione potrebbe mettere a rischio questo intento originario? O lo stesso è stato già intaccato da una mala gestio che non lascia spazio ad altri tipi di soluzioni?
I quesiti aperti sono diversi e molti dubbi sono destinati a rimanere inevitabilmente irrisolti fino al 22 e 23 marzo, dato che mancano le norme di attuazione della riforma:
la legislazione dovrebbe essere orientata dalla Costituzione, ma questa riforma mira alla creazione di una norma costituzionale in bianco? Siamo, quindi, di fronte ad un referendum a carte coperte?
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